Biella Welfare

Congedo di paternità


È un diritto del papà lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario), che può essere utilizzato dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto entro e non oltre il 5° mese di vita (o di ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione e affidamento) e gli permette di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi anche in caso di morte perinatale del/lla figlio/a[1]. Nel caso in cui i/le figli/e siano gemelli i giorni aumentano a 20.

È aggiuntivo a quello della mamma e spetta indipendentemente dal diritto della stessa al proprio congedo di maternità.

Nel 2024 non sono previste novità rispetto alla normativa dell'anno precedente.

                                                      

A chi è rivolto

Tutti i lavoratori dipendenti compresi:

lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico

lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo (articolo 28 del T.U.);

lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo. 

Per lavoratori domestici e agricoli è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 del T.U.


Il congedo di paternità obbligatorio NON spettaai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, né ai padri lavoratori autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo. 


                                                     

Come funziona


Quanto spetta

Per i giorni di congedo obbligatorio, non frazionabili in ore e fruibili anche in via non continuativa, il papà ha diritto a un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, erogata dall’INPS.

                                                     
Come si richiede

Il papà lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro in forma scritta le date in cui intende usufruire del congedo almeno 5 giorni prima. Se richiesto in corrispondenza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla base della data presunta del parto.


Solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS la domanda può essere fatta:

online direttamente dal sito dell’INPS 

rivolgendosi ai patronati del territorio 


                                                     

Per saperne di più

Scheda INPS

                                                     

Normative

Messaggio INPS 26 luglio 2023, n. 2788 - Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità, come modificati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Ricognizione delle istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens di cui al messaggio n. 659/2023. Circolari n. 39/2023 e n. 45/2023: precisazioni 

Messaggio INPS 12 aprile 2023 n. 1356 - Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Istruzioni operative

Circolare INPS, 4 aprile 2023 n. 39 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici in esame ai lavoratori dipendenti del settore privato. Regime fiscale. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Circolare INPS 27 ottobre 2022 n. 122 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.

Messaggio INPS 4 agosto 2022 n. 3066 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale

Circolare INPS 1 gennaio 2022 n.1 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

Circolare INPS 11 marzo 2021 n. 42 - Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021. Ampliamento della tutela anche in caso di morte perinatale del figlio

Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Istituzione di congedo obbligatorio e facoltativo

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale, il comma 363 lett.b) eleva da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed il comma 363 lett c) conferma la scelta di un giorno aggiuntivo in favore del padre, in accordo con la madre ed in sua sostituzione.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, comma 342) Legge di bilancio 2020

                                                     

Data di aggiornamento
16 gennaio 2024


[1] A conferma di quanto disposto dalla legge di bilancio 2021 recepisce la direttiva europea 2019/1158 che obbliga il riconoscimento per i papà lavoratori dipendenti di almeno dieci giorni di congedo per la nascita di un figlio. Nel 2020 sono stati 7 giorni.



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