DIPENDENTI
Si concretizza in un periodo di astensione dall’attività lavorativa, rivolto a mamme e papà lavoratori/trici dipendenti, di cui si può usufruire entro i primi 12 anni di vita del/la bambino/a per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi (che possono aumentare fino a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi):
● la mamma lavoratrice ha diritto al congedo indennizzato per 3 mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità (NON trasferibile all'altro genitore) e per un massimo di 6 mesi;
● il papà lavoratore ha diritto al congedo indennizzato per 3 mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità (NON trasferibile all'altro genitore) e per un massimo di 6 mesi (o 7 nel caso in cui usufruisca del congedo per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi);
● entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo retribuito di 3 mesi;
● nel caso in cui vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi (di cui 9 indennizzati).
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità
organizzative (preavviso al datore di lavoro, fruizione oraria, ecc.) consigliamo di prendere visione del CCNL
del settore di riferimento e di quello di secondo livello (integrativo,
territoriale o aziendale).
Per ottenerlo è necessario fare domanda all’INPS, che verserà un’indennità indicativamente pari 30% della retribuzione fino ai 12 anni di età del/della bambino/a (VEDI ECCEZIONI DI SEGUITO).
NEW!
Per chi ha figli e figlie più piccoli: con la legge di Bilancio 2024 l'indennità aumenta all'80% della retribuzione solo in quest'anno, per la durata massima di due mesi di congedo e fino al sesto anno di vita del figlio/a. La nuova misura può essere fruita da uno solo tra i genitori lavoratori dipendenti che termina il periodo di congedo di maternità o di paternità, dopo il 31 dicembre 2023.
Per chi ha figli e figlie entro i 6 anni e ha terminato il congedo di maternità e paternità tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023: l'indennità aumenta all'80% della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo (vedi circolare INPS).
Per gli ulteriori periodi di congedo parentale dopo i 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e che il bambino/a non abbia più di 12 anni (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Proviamo a riassumere le informazioni:
Genitori che hanno concluso il congedo di maternità o paternità obbligatorio prima del 31/12/2022
Mesi di congedo | % retribuzione | Età massima del/lla figlio/a |
9 | 30% | 12 anni |
1 (oltre ai 9 precedenti) 2 (oltre ai 9 precedenti - in alcuni casi specificati sopra) | 0% 30% solo se il reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. | 12 mesi |
Genitori che hanno concluso il congedo di maternità o paternità obbligatorio tra 01/01/2023 e 31/12/2023
Mesi di congedo | % retribuzione | Età massima del/lla figlio/a |
1 | 80% | 6 anni |
8 (oltre al primo precedente) | 30% | 12 anni |
1 (oltre ai 9 precedenti) 2 (oltre ai 9 precedenti - in alcuni casi specificati sopra) | 0% 30% solo se il reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. | 12 mesi |
Genitori che hanno usufruito del congedo di maternità o paternità obbligatorio da 01/01/2024 e solo per il 2024
Mesi di congedo | % retribuzione | Età massima del/lla figlio/a |
2 | 80% | 6 anni |
7 (oltre ai 2 precedenti) | 30% | 12 anni |
1 (oltre ai 9 precedenti) 2 (oltre ai 9 precedenti - in alcuni casi specificati sopra) | 0% 30% solo se il reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. | 12 mesi |
VEDI Circolare INPS del 18 aprile 2024 per alcuni esempi
Il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi o affidatari entro i primi 12 anni di vita del/la bambino/a o dell’ingresso del/lla minore in famiglia a prescindere dall’età del/la bambino/a, non oltre il compimento della sua maggiore età.
Per saperne di più
ALTRE CATEGORIE
A mamme e papà iscritti alla gestione separata dell’INPS (es. parasubordinati/e, liberi/e professionisti/e) l'indennità per congedo parentale spetta per 3 mesi ciascuno di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro per arrivare ad un massimo 9 mesi continuativi o frazionati, entro i primi 12 anni di vita del/lla bambino/a (anche in caso di adozione e affidamento solo se preadottivo) e non più fino ai 3 anni.
Le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (es. artigiani/e, commercianti, imprenditori/trici agricoli/e) hanno diritto al congedo parentale per un periodo di tre mesi ciascuno entro il primo anno di vita del bambino.
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Scheda INPS lavoratori/trici autonomi/e
CONGEDO PER MALATTIA DEL/LLA FIGLIO/A
Tutti e due i genitori con un lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro alternativamente:
● in tutti i periodi di malattia di ogni figlio/a di età non superiore a 3 anni (fino a 6 nel caso di adozioni e affidamenti),
● al massimo 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Per questi periodi di congedo i genitori hanno diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ma non è prevista un’indennità economica, a meno che il Contratto Collettivo di lavoro non preveda un trattamento più favorevole (es. dipendenti pubblici).
Se la malattia del/lla bambino/a necessita di ricovero ospedaliero e avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie possono essere interrotte.
Per usufruirne è necessario presentare al datore di lavoro il certificato di medico specialista ASL o convenzionato, durante tale periodo vige il divieto di visita di controllo.
Normative
Circolare INPS, 18 aprile 2024 n. 57 - Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS, 5 gennaio 2024 n. 4 - Anno 2024. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie
Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (articolo 1, comma 179)
Messaggio INPS 26 luglio 2023, n. 2788 - Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità, come modificati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Ricognizione delle istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens di cui al messaggio n. 659/2023. Circolari n. 39/2023 e n. 45/2023: precisazioni
Circolare INPS, 16 maggio 2023 n. 45 - Articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS, 4 aprile 2023 n. 39 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici in esame ai lavoratori dipendenti del settore privato. Regime fiscale. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS, 16 gennaio 2023 n. 4 - Anno 2023. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie
Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 comma 359 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025
Messaggio INPS 25 novembre 2022, n. 4265 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale
Messaggio INPS 8 novembre 2022, n. 4025 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti (fruizione giornaliera e oraria) del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché per le domande di congedo facoltativo del padre
Circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome
Messaggio INPS 4 agosto 2022, n. 3066 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale
Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. (22G00114) (GU Serie Generale n.176 del 29-07-2022)
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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