Biella Welfare

Congedo di maternità


È il diritto di astensione al lavoro riconosciuto alle mamme per un periodo massimo di 5 mesi.

                                                     

A chi è rivolto

LAVORATRICI

  • dipendenti di imprese private e amministrazioni pubbliche,
  • apprendiste,
  • addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) con almeno 6 mesi di contributi settimanali nell’anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente,
  • a domicilio,
  • LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità),
  • autonome iscritte all’INPS (es. artigiane, commercianti o imprenditrici agricole),
  • iscritte alla Gestione Separata INPS (es. collaboratrici a progetto, collaboratrici coordinate e continuative, amministratrici, libere professioniste, venditrici porta a porta, dottorande di ricerca, assegniste di ricerca, ecc.);

DISOCCUPATE O SOSPESE (in caso di cessazione di attività dell’azienda, mancato rinnovo alla scadenza del contratto a termine o se all’inizio del periodo di congedo si aveva diritto all’indennità di disoccupazione).

Il papà lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nei casi di morte, grave infermità della mamma, abbandono, o di affidamento esclusivo del/lla bambino/a al papà.

                                                     

Come funziona


Quando

Inizia due mesi prima della data presunta del parto e termina tre mesi dopo il parto, o in alternativa:

       un mese prima e quattro mesi dopo,

       cinque mesi successivi al parto[1].

Qualora si scelga una delle ultime due possibilità la mamma deve presentare preventivamente un’attestazione medica dalla quale risulti che tale scelta non comporta un danno alla salute del nascituro/a e/o della gestante. Inoltre per prolungare il periodo di astensione al lavoro si può concordare con il datore di lavoro di usufruire di ferie o permessi in aggiunta al congedo di maternità.

In caso di adozione nazionale o internazionale la mamma ha diritto ad un congedo per 5 mesi a partire dall’effettivo ingresso del/della figlio/a in famiglia indipendentemente dall'età del/della minore adottato/a. Per le adozioni internazionali i congedi possono essere utilizzati anche prima dell’ingresso del/della bambino/a in famiglia.

Per gli affidamenti è possibile richiedere un congedo continuativo o frazionato per un totale pari a 3 mesi entro i cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento, anche in questo caso a prescindere dall'età del/della minore.


NEWS dal 2022:

Il diritto all’indennità giornaliera per le lavoratrici autonome è esteso anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nei casi di gravidanza a rischio.

L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto può essere erogata se si presenta un accertamento medico della ASL.


L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.


Quanto spetta

Durante il periodo di maternità spetta l’80% della retribuzione (molti contratti collettivi di lavoro prevedono un’integrazione del datore di lavoro fino al 100%).

                                                     

Come si richiede

La domanda d'indennità deve essere fatta direttamente all’INPS oppure ci si può rivolgere ai patronati del territorio


                                                     

Per saperne di più

Scheda INPS

                                                     

Normative

Circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 - Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome

Messaggio INPS 3066 del 4 agosto 2022 Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale

Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

Legge 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019)

Legge 22 maggio 2017, n. 81

Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015

Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011

Legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 15)


[1] Art.16 D.Lgs 151/2001, come modificato dall’articolo 1, comma 485 della Legge 30 dicembre 2018 n.145.

                                                     

Data di aggiornamento

7 marzo 2023




Servizio erogato da Il Filo da Tessere